REGOLAMENTO INTERNO

 

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1        

In data 19 luglio 2012 è stata costituita la Comense Scherma  S.S.D. a R.L con sede legale a Como in Piazza del Popolo 14.

La Società  ed i suoi Organi sono disciplinati dallo Statuto e dalle norme di legge applicabili, mentre il presente Regolamento  è volto principalmente a disciplinare nei suoi vari aspetti l’ammissione, le categorie, i diritti e gli obblighi degli Affiliati.

La Società  ha per oggetto sociale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.

La società  è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale accetta integralmente le norme statutarie e regolamentari, nonché la giurisdizione sportiva e disciplinare e si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.

 

AFFILIATI 

Articolo 2

La società  intende svolgere la propria attività non soltanto a favore dei propri Affiliati, ma anche a favore di altri  soggetti, consentendo loro l’utilizzo della sala scherma .

L’appartenenza alla Società  comporta per l’ Affiliato l’accettazione di quanto previsto dal presente regolamento interno, delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione e delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Italiana Scherma.

Condizione indispensabile per essere Affiliato della Società è una irreprensibile condotta, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva stessa, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Società e dei suoi organi.

 

Per essere ammessi a far parte della Società in qualità di Affiliato  occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione.

Le domande degli Affiliati minorenni devono essere controfirmate dai genitori o da chi ne fa le veci.

L’accettazione è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione .

 

CATEGORIE DEGLI AFFILIATI

Articolo 3

L’ammissione alla Società  determina l’acquisizione da parte del singolo Affiliato  di tutti i diritti, facoltà, oneri ed obblighi corrispondenti alla categoria di appartenenza.

La qualità di Affiliato è acquisita a tempo indeterminato per gli Associati Onorari, e perl’anno agonistico in corso per tutti gli altri, fatti salvi il recesso o l’esclusione nei casi previsti dal presente Regolamento.

Gli Affiliati alla Società possono essere di diverse categorie:

a) Onorari: sono persone cui il Consiglio di Amministrazione ritiene di conferire tale qualifica per particolari meriti sportivi o sociali. Essi godono degli stessi diritti degli Affiliati  Effettivi, ma non sono tenuti a versare la quota associativa.

b) Benemeriti: persone  che hanno versato una donazione in favore della Comense Scherma.

c) Effettivi: persone che hanno versato la quota di affiliazione  per l’anno in corso. Sono suddivisi in diverse categorie, in base all’età anagrafica ed all’anzianità di iscrizione alla Società.

L’Affiliato Effettivo può utilizzare le strutture ed i servizi della Società.

 

OSPITI

Articolo 4

Ospiti: sono le persone fisiche alle quali il Consiglio di Amministrazione consente l’utilizzo di tutte le strutture ed i servizi della Società  per un periodo breve, senza il pagamento della quota associativa purche’ tesserati alla F.I.S. od alla F.I.E.

 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, entro il 31 Agosto, l’ammontare delle quote di affiliazione per le diverse categorie diAffiliati Effettivi in relazione alle necessità finanziarie della Società.

Le quote associative debbono essere pagate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Trascorso il termine previsto l’ Affiliato moroso può essere escluso dal godimento dei diritti di affiliazione e dalla frequentazione dei locali della Società.

ORGANI DELLA SOCIETA’

Articolo 6

Per quanto riguarda gli organi dell’ Società  (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione) valgono le norme di legge e lo dello Statuto Sociale della Società.

Il  Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea ed è presieduto dal Presidente.

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’

Articolo 7

L’ Assemblea dei Soci della Comense Scherma provvede alla nomina della Commissione Disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare  la Commissione Sportiva.

 Il Consiglio potrà inoltre nominare speciali Commissioni in relazione a particolari esigenze della gestione della Società  inerenti la manutenzione ovvero eventuali innovazioni e migliorie della sala scherma e dei servizi.

 

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Articolo 8

La Commissione Disciplinare interviene qualora vengano rilevate a carico di Affiliati, genitori di Affiliati minorenni, Consiglieri, Maestro, Personale tecnico, violazioni al presente regolamento o qualora venga rilevato, anche fuori dalla Società , un comportamento offensivo nei confronti della Società  stessa o dei suoi organi, ed ha la competenza in tutte le vertenze sportive sorte nell’ambito della Società.

 

COMMISSIONE SPORTIVA

Articolo 9

La Commissione Sportiva è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da tre membri.

 A maggioranza la Commissione Sportiva nomina il proprio Presidente.

 I membri di tale Commissione durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione, ad essa spetta ogni compito relativo all’organizzazione dell’attività della Società in sala scherma, allo svolgimento dell’attività agonistica ufficiale e non, alla realizzazione di iniziative dimostrative ed alla cura degli impianti.

 

ESCLUSIONE

Articolo 10

Gli Affiliati sono automaticamente esclusi dalla Società :

- nel caso di radiazione dalla FIS o comunque al venir meno dei requisiti necessari per il tesseramento;

- nel caso in cui la Commissione Disciplinare abbia accertato con decisione definitiva il venir meno della condizione della irreprensibile condotta civile e sportiva.

 

IMPIANTI E SERVIZI DELLA SOCIETA’

Articolo 11

I locali della Società sonostrettamente riservati agli Affiliati ed agli Ospiti autorizzati dalla Direzione, secondo i dettami del presente Regolamento e nel rispetto delle norme e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma.

Il Consiglio di Amministrazione invita tutti i frequentatori della Società alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e delle eventuali disposizioni transitorie, comunicate dalla Direzione agli Affiliati mediante affissione nell’apposita bacheca e pubblicazione sul sito della Società, in modo che tutti possano godere in eguale modo dei benefici che comporta la frequentazione delle strutture societarie.

Gli Affiliati rispondono delle violazioni del presente Regolamento e comunque dei danni cagionati a persone o cose .

La Società non risponde in alcun modo degli oggetti personali lasciati nei locali e negli impianti sociali dagli Associati o dagli Ospiti.

E’ fatto obbligo a tutti gli Affiliati di comunicare tempestivamente al Personale tecnico  i danni eventualmente cagionati a strutture, manufatti o altri beni mobili di proprietà della Società.

Tutti gli Affiliati sono altresì obbligati a segnalare eventuali malfunzionamenti, disfunzioni o condizioni di beni mobili o immobili dalle quali possa nascere un pericolo per terzi.

Chiunque si renda responsabile del danneggiamento di beni mobili o immobili nell’ambito della Società  è obbligato a rispondere di tutte le conseguenze, sia in termini di costi di riparazione e/o sostituzione, sia in termini di risarcimento di eventuali danni subiti da altri soggetti per effetto dell’uso/contatto con il bene danneggiato.

Il  Maestro , coadiuvato dagli Istruttori e dal Preparatore atletico, è responsabile del funzionamento e dell’efficienza della sala scherma, ed è l’organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni.

L’accesso alla Segreteria è riservato agli addetti della Segreteria stessa , ai componenti dei vari organi sociali, al Personale tecnico e agli Affiliati e genitori degli Affiliati minorenni per compiere operazioni necessarie alla vita sociale.

Gli orari di apertura e chiusura dei locali della Società  saranno specificati, nei diversi periodi, dalla Segreteria ed esposti in bacheca e pubblicati sul sito della Società.

Durante i periodi di chiusura, od al di  fuori dagli orari di frequenza stabiliti per gli impianti sportivi ed i servizi della Società , gli Affiliati  non possono accedere né ai locali, né alle installazioni sportive .

Essi sono pertanto tenuti al rispetto degli orari .

Solo la Commissione Sportiva può modificare tali orari; eccezionalmente e per necessità contingenti tale facoltà è concessa anche al Maestro.

Chiunque non siaAffiliato, anche se invitato da un Affiliato, prima di accedere a qualsiasi struttura della Società dovrà presentarsi in Segreteria per la registrazione.

Gli Affiliati sono tenuti a tenere in ordine il materiale tecnico di loro proprietà e gli indumenti utilizzati durante gli allenamenti riponendo sempre tutto il materiale nell’armadietto loro assegnato;  non è consentito abbandonare negli spogliatoi indumenti, accappatoi o altro tra un allenamento e l’altro.

Ogni Affiliato è tenuto ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Società in merito agli accordi da quest’ultima perfezionati con gli sponsor.

UTILIZZO DELLA SALA SCHERMA

Articolo 12

Tutti gli Affiliati hanno l’obbligo di rispettare le regole e le norme di comportamento.

L’accesso alla sala scherma non sarà consentito agli Affiliati non in regola con il certificato medico.

In sala scherma i tiratori dovranno adottare una tenuta decorosa .

La Commissione Sportiva, al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’ attività, potrà non consentire l’accesso ai non Affiliati.

L’utilizzo della sala schermaè consentito agli Affiliati in regola con il pagamento della quota associativa ed agli Ospiti autorizzati.

L’atleta è tenuto a dotarsi di tutta l’attrezzatura sportiva che sarà individuata dallo staff tecnico. In particolare, costituisce attrezzatura obbligatoria: la divisa da scherma; la maschera da scherma;  il guanto da scherma; la corazzetta (nelle categorie in cui è richiesta); il paraseno (nelle categorie in cui è richiesto); il giubbetto elettrico (ove richiesto dall’arma praticata); scarpe e calze adeguate alla pratica della scherma. Tutti i materiali devono essere omologati e conformi alle normative nazionali ed internazionali di sicurezza vigenti.

Gli atleti sono personalmente responsabili dell’efficienza e della funzionalità della propria attrezzatura. Gli atleti, anche durante gli allenamenti , sono tenuti ad indossare la divisa di gara e ad usare attrezzature omologate e conformi alle normative nazionali ed internazionali di sicurezza vigenti.

I Maestri e gli Istruttori, sotto la propria personale responsabilità, sono tenuti ad escludere dall’allenamento e dalla sala scherma l’atleta che indossi attrezzatura incompleta, non idonea o non regolamentare.

 

UTILIZZO DELLA  PALESTRA

Articolo 13

La palestra e’ a disposizione degli Affiliati e potrà essere utilizzata secondo le modalità stabilite dalla Commissione Sportiva.

 

 

                                        REGOLAMENTO DISCIPLINARE

 

Art. 1 – Premesse

Il presente Regolamento Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine sportiva dei membri della Società Sportiva.

Esso si rivolge a tutti gli Affiliati, al Personale Tecnico, ai Consiglieri, indipendentemente dalle qualifiche assunte all’interno del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Principi Generali

La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità; devono essere sempre proporzionate all’infrazione commessa ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3 – Doveri

Ogni Affiliato, Consigliere, componente lo staff tecnico è tenuto al rispetto dei doveri indicati da questo Regolamento ed a rispettare le norme  nazionali e regionali che regolano l’attività sportiva interna alla Società. E’ tenuto a mantenere un comportamento educato, leale e corretto nei confronti della Società in ogni momento, sia durante gli allenamenti, sia durante la partecipazione alle manifestazioni agonistiche, sia nell’espletamento di attività amatoriale, a qualsiasi titolo.

Ogni Affiliato deve:

- produrre tempestivamente i documenti richiesti al momento dell’iscrizione e curare diligentemente la propria procedura d’iscrizione;

- effettuare le visite mediche presso i Centri di Medicina dello Sport, per gli atleti agonisti; per gli atleti non agonisti è sufficiente il certificato di buona salute; consegnare  celermente la relativa certificazione in segreteria;

- avere nei confronti degli altri Affiliati, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Personale Tecnico lo stesso rispetto che questidevono loro;

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite;

- utilizzare correttamente i locali, le attrezzature, il materiale e gli indumenti sportivi della Società  che rappresentano, sempre e comunque, patrimonio della stessa ;

- rispettare le scelte operate dagli organi della Società , dai Dirigenti responsabili, dal Consiglio Direttivo, dal Personale tecnico  e dagli incaricati e delegati di singole iniziative ed attività;

Art. 4 – Illeciti Disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti i comportamenti contrari ai doveri riferitial presente Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- negligenza nell’assolvimento dei doveri sportivi;

- disturbo durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive;

- danneggiamento di locali, attrezzature, materiale ed indumenti sportivi;

- violazione delle norme di sicurezza e d’igiene;

- scorrettezze e atteggiamenti offensivi nei rapporti interpersonali di qualsiasi livello, all’interno della Società;

- atti di violenza di qualsiasi genere;

- furto e/o sottrazione di beni;

- introduzione ed uso di sostanze illecite;

- inosservanza delle norme e dei divieti del Regolamento interno e del Regolamento Disciplinare, del Codice Etico e delle leggi dello Stato;

- chiunque con artifizi o raggiri induca in errore gli organi di controllo e procuri per sé o per altri ingiusti vantaggi; ogni atto, comportamento od omissione volto con qualsiasi mezzo ad alterare o a consentire ad altri di alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio;

- l’elusione di norme per la partecipazione agonistica ad eventi mediante false dichiarazioni, false certificazioni o falsi documenti;

- frequentazione degli impianti non essendo in regola con i tesseramenti;

- per gli Affiliati minorenni, allontanarsi dai locali della Società  senza l’autorizzazione del Personale tecnico;

Art. 5 – Sanzioni Disciplinari

A carico di chiunque venga meno ai doveri di cui all’art. 3, o che si renda protagonista di una o più mancanze di cui all’art. 4, possono essere inflitte, in ragione della gravità del fatto, le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;

- sospensione dalle attività sociali per un determinato periodo di tempo;

- espulsione dalla Società Sportiva.

In ragione della gravità del fatto contestato, la Commissione Disciplinare può sospendere l’esecuzione della sanzione disciplinare per un tempo determinato. Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un'altra violazione al Regolamento  della stessa o di diversa indole, la sanzione si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa.

Art. 6 – Organi Competenti

Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 5 sono deliberate dalla Commissione Disciplinare composta da 5 membri: il  Segretario Generale , un componente del Consiglio di Amministrazione , un genitore degli Affiliati minorenni, un Affiliato maggiorenne, il Maestro .

 La sanzione dell’espulsione è deliberata esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2 terzi.

Ai fini dell’erogazione delle sanzioni disciplinari, la Commissione Disciplinare provvede ad acquisire tutti gli atti, le informazioni e le testimonianze necessarie per poter  pronunciare un giudizio sereno ed equanime e procede come da protocollo allegato al presente Regolamento.

Nessuna sanzione può essere erogata senza che venga data la possibilità all’interessato di esporre le proprie ragioni; a tal fine la Commissione Disciplinare convoca l’interessato, se minorenne insieme ai genitori, per gli approfondimenti del caso.

Art.7 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari

L’Affiliato  che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari emanati dalla Commissione Disciplinare è punito, salvo effetti diversi, con l’inibizione dal tesseramento per l’anno sportivo successivo alla delibera disciplinare.

Art. 8 – Norme Conclusive

Il presente Regolamento Disciplinare, composto di  otto articoli e dal protocollo allegato, può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2 terzi.

 

PROTOCOLLO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

 

NOTIZIA / DENUNCIA FATTO RILEVANZA DISCIPLINARE:

Immediatamente e comunque al più presto il fatto avente rilevanza disciplinare deve essere denunciato, con qualsiasi mezzo, al Segretario  Generale da parte di Affiliati, Consiglieri, Maestro, Personale tecnico.

SEGRETARIO GENERALE  (contestualmente):

- apre fascicolo e assegna numero procedimento;

- comunica l’apertura del fascicolo alla Commissione Disciplinare ed ai componenti delConsiglio Direttivo.

- acquisisce documenti e testimonianze; in generale, cura e dirige con riservatezza l’istruttoria;

SEGRETARIO GENERALE  (al più presto):

- predispone ed invia lettera a mezzo raccomandata a/r all’interessato, sottoscritta dal Presidente o suo delegato, in ordine ai fatti ed alle circostanze contestate fino ad allora ed emerse in sede di istruttoria, assegnando un termine di cinque giorni dalla ricezione della missiva di contestazione per repliche ed osservazioni da parte dell’interessato. Nel frattempo può acquisire ulteriori supporti probatori.

- A seguito dell’avvenuta ricezione presso l’interessato della missiva di contestazione ed esaurita l’istruttoria, convoca la riunione della Commissione Disciplinare,  alla quale può presenziare personalmente l’interessato, se minorenne con i propri genitori, che viene comunque informato preventivamente della riunione.

COMMISSIONE DISCIPLINARE:

- la Commissione Disciplinare, sulla base delle risultanze istruttorie nonché delle controdeduzioni eventualmente rese dall’interessato, ove ritenuta la fondatezza dei fatti contestati, può deliberare al più presto un provvedimento disciplinare, approvato a maggioranza dei propri componenti, conforme al Regolamento Disciplinare, sulla cui decorrenza per l’esecuzione e l’efficacia deciderà comunque in proposito la Commissione Disciplinare stessa.

SEGRETARIO GENERALE:

- informa al più presto l’interessato, a mezzo raccomandata, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione.

INTERESSATO:

- l’interessato, ricevuta comunicazione del provvedimento disciplinare erogato nei suoi confrontida parte dalla Commissione Disciplinare, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della missiva, può ricorrere solo per gravi motivi contro la delibera disciplinare dinanzi al Consiglio di Amministrazione, inoltrando una comunicazione presso la Segreteria Generale nella quale vengano riportati gli estremi del provvedimento e vengano succintamente riportati i motivi del ricorso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- una volta ricevuta la comunicazione del Segretario Generale, entro la prima riunione utile del Consiglio Direttivo rispetto all’accadimento, acquisito il fascicolo, può convocare l’interessato per ulteriori chiarimenti ed esaminato il ricorso delibera a maggioranza dei propri componenti.

PRESIDENTE:

- a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, comunica con sollecitudine all’interessato, a mezzo raccomandata, la decisione definitiva del provvedimento disciplinare che è stato deliberato nei suoi confronti.

 

 

CODICE ETICO

 

Codice Etico dell'atleta:

  • Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture per la pratica sportiva;

  • Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto un gioco;

  • Rispettare le norme della Federazione Italiana Scherma ed accettare le decisioni del Maestro, del personale tecnico e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;

  • Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza;

  • Adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta;

  • Aver cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;

  • Rispettare l'avversario;

  • Dare il massimo delle proprie possibilità nell'intento di favorire il successo della Società;

  • Ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;

  • Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;

  • Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, del Maestro, del personale tecnico, dei dirigenti e dei giudici.

 

Codice Etico del genitore:

  • Aiutare i propri figli a comprendere le giuste motivazioni necessarie alla pratica dell’attività sportiva sia agonistica che amatoriale;

  • Essere di esempio con un comportamento corretto e responsabile in ogni situazione;

  • Non caricare sui figli le proprie ambizioni;

  • Non criticare mai il Maestro, il personale tecnico o i dirigenti della società, nell’ambito dell’attività sportiva, in presenza dei figli;

  • Riconoscere, oltre alle prestazioni dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;

  • Non fare da secondo Maestro: un Maestro può bastare;

  • Accettare le decisioni del Maestro e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili.

 

Codice etico del Maestro:

  • Non spremere fino all'osso i propri atleti: vince anche chi si diverte;

  • Non esistono solo i campioni, meritano la stessa attenzione e dedizione tutti gli atleti;

  • Più aumentano i partecipanti più cresce uno sport;

  • Ai campioni è giusto insegnare anche l'umiltà.

 

Codice etico del Giudice di Gara:

  • Essere sempre imparziale.

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

Imparzialità:

1) Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni interpersonali, personali e sociali, evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose;

2) Essere contrari ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza;

Probità:

3) Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori della Società  sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il presente Codice Etico ed il Regolamento. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare la loro inosservanza;

Comportamento dei collaboratori:

4) La Società si attende dai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine della Società;

Impegno sociale:

5) La Società deve essere consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare della scherma. Deve fare propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale volte ad esaltare la funzione educativa dello sport;

6) In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società deve incoraggiare e promuovere tutte le iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non giovani allo spettacolo sportivo con l’obbiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare;

PRINCIPI GENERALI APPLICATI AL SETTORE GIOVANILE

7) Valore primario è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio dato ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco;

8) A tal fine, la Società richiede l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, i collaboratori, i tiratori e di tutte le persone che sono attive nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra citati e di quelli specifici qui enunciati;

9) La Società obbliga a vigilare costantemente sui minori affidatigli, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;

10) Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile; a tal fine non si tollera nessuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso psicologico o fisico;

11) La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e umani ed il fair play nello sport in particolare;

12) La Società deve richiedere il massimo impegno per preservare il benessere psicologico e la salute fisica dei giovani: a tal fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che possono implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale dei

ragazzi;

13) Si deve condannare l’utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti;

14) La Società deve fare in modo che nelle varie attività siano sviluppate le competenze tecniche di tipo motorio, uno stile competitivo sicuro e sano, il positivo concetto di sé stessi e buoni rapporti sociali;

15) I dirigenti, il Maestro, il personale tecnico e gli accompagnatori sono tenuti a trasmettere ai tiratori il Codice Etico della Società, e sarà loro cura sensibilizzare i genitori degli atleti affinché il loro atteggiamento non interferisca nelle scelte societarie;

16) Ogni atleta per partecipare alla vita della Società si dovrà attenere al Codice Etico della Società;

l’atleta deve avere un contegno rispettoso, tollerante, solidale con il gruppo e seguire gli insegnamenti del Maestro e del personale tecnico. L’atleta deve evitare atteggiamenti antisportivi in generale, danneggiare materiali, mezzi e strutture della Società o di terzi;

 

Abbigliamento e materiale in dotazione:

17) Durante le manifestazioni sportive, le sedute di allenamento, gli incontri ed eventi in generale, il materiale utilizzato deve essere curato ed in ordine;

18) Durante le attività il materiale in dotazione deve sempre essere riposto ordinatamente all’interno degli spogliatoi oppure al di fuori degli stessi sempre con ordine senza recare alcun intralcio;

Comportamento degli atleti:

19) L’atleta deve informare tempestivamente il Maestro, il personale tecnico o i dirigenti competenti di eventuali malattie “esantematiche” e/o “contagiose” nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra;

20) Gli atleti devono rispettare gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell’attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti.

21) Gli atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società;

Spogliatoi ed attrezzature:

22) Gli spogliatoi della Società e delle strutture ospitanti devono essere sempre lasciati in ordine. Qualora gli atleti provochino danni saranno sottoposti a sanzioni disciplinari, non devono essere usati palloni o attrezzature varie all’interno degli spogliatoi; gli atleti devono controllare che docce, lavabi, ecc. siano sempre in ordine al termine del loro uso, avvisare i dirigenti di eventuali problematiche degli stessi;

24) L’accesso all’area allenamento/gara è consentito esclusivamente agli atleti, tecnici e dirigenti della Società; l’accesso ai suddetti spazi non è concesso ai genitori o ad altri parenti se non autorizzati dai dirigenti e/o dai tecnici;

Rapporti con i parenti degli atleti:

25) Tecnici e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “di carattere non tecnico ”;

26) Per qualsiasi informazione o delucidazione “di carattere tecnico”, gli unici interlocutori sono i componenti il Personale Tecnico;

27) La società non ammette ingerenze da parte di genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, modalità di allenamento, di esclusiva competenza del Maestro in condivisione con il resto del personale tecnico;

28) La Società auspica la condivisione del Codice Etico attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società;

Salute e sicurezza:

29) La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza,  sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi,  promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale e dei collaboratori;

30) Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione;

31) La Società si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei servizi di intrattenimento sportivo;

Rapporti con la pubblica amministrazione:

32) Nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione la Società si deve comportare correttamente e con trasparenza;

33) I rapporti della Società con i pubblici uffici si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: la Società non deve creare il minimo sospetto relativamente ad influenze indebite verso tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti;

La comunicazione societaria:

34) La comunicazione, all’interno ed all’esterno della Società, deve essere chiara, trasparente, precisa e veritiera, per evitare la diffusione di notizie ed informazioni erronee ed al fine di informare correttamente gli atleti ed i genitori degli atleti minorenni su qualunque aspetto della vita sociale;

Protezione del patrimonio della società:

35) Ogni collaboratore ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per l’attività e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio societario;

36) In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale ed immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e con le modalità da essa determinate.

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